Riferimenti normativi
estratto da
Testo Unico Bancario
 

TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDI ZIONI CONTRATTUALI

Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari


Art. 116 - (Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell’art. 122. (comma modificato dall’art.13, comma1, Legge n.262/2005).

2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Capo II
Credito al consumo

Art. 123 - (Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.

Capo III
Regole generali e controlli

Art. 128 - (Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

TITOLO VIII - SANZIONI

Capo V
Altre sanzioni

Art. 144 - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.580,00 a € 129.110,00 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114 quater, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.160,00 a € 64.555,00 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 258.225,00 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di
credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

6. ... omissis ...(comma abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96)
  Area Marketing & Operatività Bancaria
Rif. Matteo Ferracin
Tel. 0425 651230-217
Fax 0425 651151
E-mail: matteo.ferracin@ciscra.com
 
 
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