TITOLO
VI - TRASPARENZA DELLE CONDI ZIONI CONTRATTUALI
Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art. 116 - (Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al pubblico
sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi,
le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
altra condizione economica relativa alle operazioni
e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di
mora e le valute applicate per l'imputazione degli
interessi. Non può essere fatto rinvio agli
usi. Per le operazioni di finanziamento, comunque
denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo
globale medio computato secondo le modalità
stabilite a norma dell’art. 122. (comma modificato
dall’art.13, comma1, Legge n.262/2005).
2. Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia,
stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle
eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela
in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza
e propaganda, da osservare nell'attività di
collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre
a pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto,
alle modalità della pubblicità e alla
conservazione agli atti dei documenti comprovanti
le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei
tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi
e degli altri elementi che incidono sul contenuto
economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti
dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci
pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo
115 rendono nota la disponibilità delle operazioni
e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate
non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo
1336 del codice civile.
Capo II
Credito al consumo
Art. 123 - (Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al
consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità
è, in ogni caso, integrata con l'indicazione
del TAEG e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le
offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un
soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre
concernenti il costo del credito, indicano il TAEG
e il relativo periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche,
il TAEG può essere indicato mediante un esempio
tipico.
Capo III
Regole generali e controlli
Art. 128 - (Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto
delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia
puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire
ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107.
2. Nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto
dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati
nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal
comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine,
puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli
previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato al quale compete,
inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati
ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica
le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti
dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni
delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita',
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su
proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre
autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4,
nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre
la sospensione dell'attività, anche di singole
sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta
giorni.
TITOLO VIII - SANZIONI
Capo V
Altre sanzioni
Art. 144 - (Altre sanzioni amministrative
pecuniarie)
1. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2.580,00 a € 129.110,00 per l'inosservanza
delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi
2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi
2 e 3, 114 quater, 145, comma 3, 147 e 161, comma
5, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite
dalle autorità creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma
1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni
di controllo per la violazione delle norme e delle
disposizioni indicate nel medesimo comma o per non
aver vigilato affinché le stesse fossero osservate
da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61,
comma 5, e 112 è applicabile la sanzione prevista
dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.160,00
a € 64.555,00 per l'inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 258.225,00
per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo
articolo 128. La stessa sanzione è applicabile
nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di
credito al consumo in una pluralità di contratti
dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite
inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera
a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano
anche a coloro che operano sulla base di rapporti
che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
della banca, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato.
6. ... omissis ...(comma abrogato
dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96) |